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Malattia del figlio adottivo o del minore affidato ai sensi della legge n.184/1983 e smi. Proposta d

Con la presente intendiamo sottoporre alla vostra attenzione una questione postaci da alcuni nostri associati e che ci sta particolarmente a cuore, ossia la sperequazione attualmente esistente a svantaggio di chi abbia adottato o accolto in affidamento familiare bambini già grandicelli, che presentano patologie. Nei confronti di costoro, infatti, l’attuale normativa risulta penalizzante poiché il d.lgs. 151 del 2001 all’art. 47 prevede che “entrambi i genitori abbiano diritto ad astenersi dal lavoro per malattie del figlio di età non superiore a tre anni”; per il caso di minori adottati e affidati , invece, all’art. 50 tale limite di età é elevato a 6 anni e da quell’età sino agli otto anni in caso di malattia del bambino si ha diritto a soli 5 giorni l’anno (tale assenza è sempre non retribuita e coperta da contributi figurativi). A compensare questa situazione di svantaggio non è sufficiente quanto previsto dalla L. 53/2000 art. 4 co. 2 (due anni di permesso non retribuito e senza contributi concesso, nell’intera vita lavorativa, per generici “motivi familiari” a discrezione del datore di lavoro) né il prolungamento del congedo parentale (artt. 33 e seguenti d.lgs. 151/2001) o il congedo straordinario ex art. 42 co. 5 d. lgs. 151/2001, previsti nel solo caso, e per lo stretto periodo di tempo in cui l’handicap è riconosciuto da parte della competente Commissione sanitaria come grave, poiché permane comunque preclusa, a chi abbia adottato o accolto in affidamento familiare un bimbo con patologie, maggiore di 6 anni, una opportunità normativa, riconosciuta ai genitori biologici, di più facile accesso: il permesso per malattia figlio.. La realtà delle adozioni nazionali ed internazionali e dell’affidamento e l’elevato numero di casi che presentano difficoltà dimostrano che sempre di più sono i bambini che vengono accolti non piccolissimi (in prossimità od oltre il sesto anno di vita) e che gli stessi sono più frequentemente affetti, anche a causa delle deprivazioni affettive subite, da varie patologie croniche, non sempre riconosciute come handicap “grave” ( e ciò accade soprattutto nelle adozioni internazionali), o dagli esiti di queste ultime. In questi casi la presenza del genitore è indispensabile per poter accompagnare il bambino ad effettuare le necessarie terapie, ad eseguire accertamenti clinici continuativi, cicli di riabilitazione, ecc.: accompagnamento che sovente può essere assicurato nel lungo periodo e con la necessaria continuità, solo a costo della rinuncia al posto di lavoro da parte di uno dei genitori, con conseguenze negative anche sul piano economico. Inoltre è avvenuto, per i minori adottati provenienti da altri Paesi, che alcune patologie - non conosciute né dai genitori né dall’Ente incaricato al momento dell’adozione – siano state diagnosticate dopo un notevole lasso di tempo dall’arrivo in Italia. Le sottoscritte organizzazioni, ritengono pertanto opportuna ed equa una tempestiva revisione dell’art. 50 citato nel senso di spostare il limite temporale entro il quale poter fruire del periodo di tre anni complessivi di permessi non retribuiti in caso di malattia del bambino, sino agli otto anni dall’ingresso in famiglia (comunque non oltre la maggiore età) in modo analogo al congedo parentale od al suo prolungamento.

Torino, 23 gennaio 2015

Donata Nova Micucci Presidente Anfaa

Monya Ferritti Presidente Coordinamento CARE


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