Malattia del figlio adottivo o del minore affidato - Richiesta di rettifica alla normativa attuale
Malattia del figlio adottivo o del minore affidato - Richiesta di rettifica alla normativa attuale
OGGETTO: MALATTIA DEL FIGLIO ADOTTIVO.
Richiesta di rettifica della normativa attuale Con la presente, le scriventi Associazioni di famiglie adottive e affidatarie, operanti su tutto il territorio nazionale, intendono sottoporre alle SS.VV. una questione di grande rilievo sollevata da tanti nostri associati e riguardante la sperequazione oggi esistente, in materia di congedi di malattia, a svantaggio di chi abbia adottato o accolto in affidamento bambini di 6 anni e oltre. Chiediamo in particolare che il comma 2 dell’art. 50 D.L. 151/2001: “Il limite di età, di cui all'articolo 47, comma 1, è elevato a sei anni. Fino al compimento dell'ottavo anno di età si applica la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo” venga riscritto come segue: “Il limite di età, di cui all'articolo 47, comma 1, è elevato a dodici anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre la maggiore età”. A sostegno di questo, facciamo riferimento alla Risoluzione in commissione 7-00594 (Commissione assegnataria XI - Lavoro Pubblico e Privato) recentemente presentata dall’Onorevole Lorenzo Dellai mercoledì 11 Febbraio 2015, seduta n. 375, e alle disposizioni assunte dal legislatore nei Decreti Attuativi del Job’s Act, con riguardo ad istituti giuridici simili quali il Congedo parentale ordinario od il suo Prolungamento (artt. 7 ss.). L’attuale normativa in materia di congedi di malattia, penalizza infatti chi accoglie in adozione o in affido bambini di 6 anni e oltre, poiché il comma 2 dell’art. 50 del d.lgs. 151 del 2001 prevede che entrambi i genitori (adottivi o affidatari) abbiano diritto di astenersi dal lavoro per tutti i periodi corrispondenti alle malattie del figlio fino a che il figlio non abbia compiuto i 6 anni di età. Dai 6 agli 8 anni, invece, ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno. Al comma 3 precisa ulteriormente che, qualora all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa tra sei e dodici anni, il congedo per malattia del bambino è fruibile entro i primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia nel limite dei cinque (5) giorni lavorativi all’anno (ovviamente tale assenza è sempre non retribuita). E' dunque evidente che chi adotta o accoglie in affidamento bambini di 6 anni circa ed oltre, si trova da subito a non poter usufruire della piena forza del decreto e ad aver diritto ad astenersi dal lavoro solo per 5 giorni lavorativi l'anno in caso di malattia del proprio figlio. A compensare questa situazione di svantaggio non è sufficiente quanto previsto dalla L. 53/2000 art. 4 co.2 (due anni di permesso non retribuito e senza contributi concesso, nell’intera vita lavorativa, per generici “motivi familiari” a discrezione del datore di lavoro) né il prolungamento del congedo parentale (artt. 33 e seguenti d.lgs. 151/2001) o il congedo straordinario ex art. 42 co. 5 d. lgs. 151/2001 (previsti nel solo caso, e per lo stretto periodo di tempo, in cui l’handicap è riconosciuto da parte della competente Commissione sanitaria come grave) poiché permane comunque una opportunità normativa di più facile accesso e di più immediata fruibilità – il permesso per malattia figlio – che resta preclusa a chi abbia adottato o accolto in affidamento un bimbo maggiore di 6 anni. La realtà delle adozioni nazionali ed internazionali e dell’affidamento e l’elevato numero di casi che presentano difficoltà dimostrano che sempre di più sono i bambini che vengono accolti non piccolissimi (in prossimità od oltre il sesto anno di vita) e che gli stessi sono più frequentemente affetti - anche a causa delle deprivazioni affettive subite - da varie patologie croniche, non sempre ascrivibili a handicap “grave” (e ciò accade soprattutto nelle adozioni internazionali), o dagli esiti di queste ultime. In questi casi la presenza del genitore è indispensabile per accompagnare il bambino ad effettuare le necessarie terapie, ad eseguire accertamenti clinici continuativi, cicli di riabilitazione, ecc.: accompagnamento che sovente può essere assicurato nel lungo periodo e con la necessaria continuità, solo a costo della rinuncia al posto di lavoro da parte di uno dei genitori (principalmente da parte della madre), con conseguenze negative anche sul piano economico. Non è raro poi che, per i minori adottati provenienti da altri Paesi, alcune patologie – spesso non conosciute né dai genitori né dall’Ente incaricato al momento dell’adozione – vengano diagnosticate dopo un notevole lasso di tempo dall’arrivo del minore I daH riguardanH l'Adozione Internazionale supportano in maniera chiara l'urgenza di quanto vi chiediamo, infaI l’età media, riscontrata nel 2013 dei bambini adoJaH internazionalmente in Italia è stata di 5,5 anni. Negli anni precedenH era ancora maggiore. Più esaJamente, nel 2013, il 43,8% dei minori adoJaH internazionalmente ha un'età fra 5 e 9 anni e l’8,8% un’età pari o superiore a 10 anni. Nello stesso 2013, poi, il 21% del totale dei minori adottati è stato segnalato come portatore di bisogni speciali e/o particolari ed è da notare quanto indicato, al riguardo, nel Rapporto 2013 della Commissione Adozioni Internazionali stessa quando scrive: “... il dato complessivo si deve considerare sottostimato rispetto al numero effettivo di bambini con bisogni particolari e speciali.” Quanto sopra si sottopone all’attenzione di chi legge formulando un sentito appello a sostenere le famiglie che intraprendono il cammino adottivo e affidatario, percorsi così evidentemente complessi e così necessitanti di attenzione e cura soprattutto per i bambini che arrivano in famiglia dai 6 anni in su. L'adozione e l'affido sono strumenti legislativi fondamentali a favore dei bambini e delle bambine in Italia e nel mondo, e un modo che il legislatore ha per incentivare e promuovere l'attuazione di affidi e adozioni è esattamente quello di sostenere le famiglie che si rendono disponibili. Le scriventi Associazioni sono a disposizione per qualsiasi chiarimento, incontro e colloquio esplicativo si ritenesse utile. In attesa di un riscontro, inviamo i nostri più distinti saluti Torino, 11 Marzo 2015 Donata Nova Micucci Presidente ANFAA Monya Ferritti Presidente Coordinamento CARE