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“CONGEDO PARENTALE E BONUS BEBÈ: TUTELE ESTESE ANCHE ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA”

Il “Tavolo Nazionale Affido” in riferimento alle recenti novelle legislative che hanno riguardato il riconoscimento e l’estensione delle tutele relative al diritto di fruibilità del “cd. congedo parentale” e del “bonus bebè” esprime soddisfazione per l’estensione di tali diritti anche all’affido familiare.

E’ utile ricordare che il congedo parentale previsto dall’art. 32 DLgs 151/2001 (Testo unico a tutela della maternità) è stato di recente novellato con disposizioni introdotte in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ex art. 1, commi 8 e 9 della legge n. 183 del 2014, al fine di sostenere le cure parentali e tutelare la maternità delle lavoratrici.

Le nuove tutele della genitorialità, di seguito indicate, sono state estese anche in caso di adozioni e affidamenti. Il decreto interviene, innanzitutto, sul congedo obbligatorio di maternità, al fine di rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato. Nel primo caso, infatti, i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di congedo di maternità “post partum” anche quando la somma dei due periodi superi il limite complessivo dei 5 mesi; nel secondo caso, si prevede la possibilità di usufruire di una sospensione del congedo di maternità, a fronte di idonea certificazione medica che attesti il buono stato di salute della madre. Il decreto prevede altresì un’estensione massima dell’arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. Quello parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di età del bambino a 6 anni; quello non retribuito dai 6 anni di vita del bambino ai 12 anni. Analoga previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento, per i quali la possibilità di fruire del congedo parentale inizia a decorrere dall’ingresso del minore in famiglia. In ogni caso, resta invariata la durata complessiva del congedo. In materia di congedi di paternità, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto, la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti.

Giova ricordare che, in riferimento alla possibilità di poter usufruire dell’istituto del congedo parentale ex art 32 Dlgs 151/2001 si era posto in passato il tema della equiparabilità tra la “famiglia collocataria” e “famiglia affidataria”; la questione deve ritenersi definitivamente risolta dalla circolare MLPS n. 32/261 del 08.01.2014 – la quale ha stabilito che “la prassi ad opera di diversi datori di lavoro e di alcuni sedi INPS – di riconoscere il congedo parentale di cui all’art 32 soltanto agli affidatari individuati direttamente dal decreto emesso dall’Autorità Giudiziaria minorile, e non anche a quelli individuati dai servizi sociali su preciso mandato dell’Autorità Giudiziaria, si debba considerare violativa dell’art 36 Dlgs 151/2001”.

Tali conclusioni devono ritenersi valide per “eadem ratio” anche ai nuovi istituti introdotti precisando che la suddetta circolare MLPS 32/261 ritiene che “l’attestazione rilasciata dai servizi sociali alla famiglia che ha accolto il minore, con l’indicazione del decreto dell’Autorità Giudiziaria minorile che ha dato inizio alla procedura, e della data di ingresso del minore in famiglia, contenga già tutti gli elementi per legittimare i lavoratori genitori affidatari alla presentazione della domanda”. Novità anche in tema di disciplina del cd. “bonus bebè”, frutto di interventi normativi di diverso livello (art. 1 comma 125 ss L. 190/2014, DPCM adottato il 27/02/2015 e pubblicato in GU il 10.04.2015, Circolare INPS n. 93/2015); ai fini della sua concessione deve trattarsi di un minore “nato o adottato nel triennio 2015- 2017 per il quale sia stato disposto il collocamento temporaneamente presso un‘altra famiglia ai sensi dell’art. 2 della legge 184 del 1983”. In tal caso, l’art 5 comma 6 DPCM 27/02/2015 prevede che “l’assegno potrà essere richiesto dall’affidatario” e a tal fine la circolare INPS n. 93 ha chiarito che il requisito dell’ISEE è verificato con riferimento al minore affidato, anche nel caso in cui questi sia considerato nucleo a se’ stante, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.”


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