LA PRECEDENZA DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA QUANDO IL MINORE VIENE DICHIARATO ADOTTABILE
per il testo approvato dal Senato della Repubblica il giorno 11 marzo 2015 (sedute nn. 407 e 408) in materia di tutela della continuità degli affetti per i minorenni in affido e di adozione dei minorenni da parte degli affidatari e ne auspica l'approvazione da parte della Camera dei Deputati affinché il testo possa divenire quanto prima norma di legge. 17 marzo 2015
13/03/2015 – La nuova legge, articolo per articolo
Vorrei analizzare la nuova legge, articolo per articolo, a partire dal titolo, che è il seguente:
“Modifiche alla legge 4 marzo 1983, n.184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare”.
Il “diritto alla continuità degli affetti” era il titolo della prima petizione, cartacea, che lanciammo nel 2006, la seconda petizione del 2010 era on line e parlava di “ Diritto ai sentimenti per i bambini in affidamento”.
Art. 1. All’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall’articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull’adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.
Un minore, per essere adottato, deve essere prima dichiarato adottabile e lo stato di adottabilità arriva quando un bambino è in stato di abbandono morale e materiale da parte della sua famiglia. Infatti un bambino posto in affidamento non è abbandonato se la madre, il padre o altri familiari vanno a trovarlo e mantengono con lui dei rapporti significativi, ma se gli stessi non si adoperano per poter tornare a fare i genitori davvero (ad esempio si drogano, non cercano un lavoro solido, non si curano del figlio, delinquono, ecc) il figlio diventa adottabile.
Immaginiamo che “Paolino”, già affidato ad una famiglia, diventi adottabile. Dovrà andarsene, fare i bagagli e finire in adozione in una famiglia mai vista? Si legga una delle storie che ho raccontato in questi anni, magari nel libro “I figli che aspettano”, Feltrinelli o nel libro “Io non posso proteggerti”, F. Angeli. Si capirà che quel bambino, nella famiglia affidataria in cui risiede da anni, si sente nella sua famiglia, non perché i genitori affidatari gli abbiano mentito, ma perché il loro affetto, le loro cure e la loro accettazione lo fanno sentire finalmente figlio. Per mantenere separati i due istituti, Paolino dovrebbe ricominciare a sentirsi abbandonato dai genitori, dai fratelli, dai nonni. Dovrebbe cambiare residenza, scuola, amici.
La nuova legge “tiene conto dei legami affettivi significativi” e del rapporto “stabile e duraturo “ che il minore ha instaurato nel tempo con la famiglia affidataria. Questa è pura umanità, banale buon senso, ma in passato aspiranti genitori adottivi avrebbero voluto quel bambino, a prescindere da ciò che egli provava. Ora si mette il fuoco dell’attenzione su d lui, non sugli aspiranti genitori adottivi. Lui ha diritto a rimanere dov’è, se sta bene dove già si trova e la famiglia affidataria accetta di tenerlo con sé per sempre.
5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all’interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento.
Non sempre la famiglia affidataria può e vuole trasformarsi in una famiglia adottiva. Talora per motivi di età, talora per sopravvenuti motivi di salute, talora per problemi economici, talora per difficoltà nei rapporti, soprattutto tra fratelli, ecc.. In questi casi, però, il bambino e i genitori affidatari si vogliono bene lo stesso: la legge permette che mantengano un rapporto pur andando il minore in adozione presso un’altra famiglia. Anche questo è un principio di civiltà: con gli ex-affidatari il bambino potrà trascorrere qualche domenica o una breve vacanza, cercando di non dimenticare che quella famiglia gli ha dato moltissimo e cercando di sentire che la sua vita è un continuum, anche se egli è passato attraverso più famiglie per crescere.
5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento».
Non si creda che il permanere nella famiglia affidataria sia automatico: il giudice decide simile cosa su valutazione documentata dei Servizi Sociali e dopo aver ascoltato il minore. Si auspica che l’ascolto del minore sia fatto bene e che egli non sia indotto a dire ciò che il giudice o i Servizi Sociali vogliono sentirsi dire.
Art. 2: 1. All’articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L’affidatario o l’eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell’interesse del minore».
Non viene ascoltato solo il minore, ma anche la famiglia in cui egli ha trascorso mesi o anni. Non è una novità, ma non lo si faceva spesso… è quindi un’ottima cosa!
Art. 3: 1. All’articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell’ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi dell’articolo 4, comma 5-bis».
Art. 3: All’articolo 44, comma 1, lettera a), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo le parole: «stabile e duraturo,» sono inserite le seguenti: «anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento,»
Questo articolo toglie ambiguità ad un articolo importante, come il 44, che alcuni giudici non volevano potesse essere utilizzato anche nel passaggio dall’affidamento all’adozione. E’ vero che i requisiti dell’art. 6 (matrimonio) permangono, ma è vero anche che le singole persone potranno adottare sulla base di questo articolo se tra loro e il bambino si sarà creato un rapporto stabile e duraturo.
Quindi la legge non determina obbligatoriamente il distacco dalla famiglia affidataria neppure se formata da singles. Si limita a rendere più difficile e incerto questo passaggio per coppie di fatto e singles. Non è una bella cosa, ma è un bel passo in avanti.
Carla Forcolin